logo

 

 

 

 

 

 

Comune di CESINALI (AV)


Amministrazione Trasparente

 

 

                  

 

 

Amministrazione Trasparente » Accesso Civico

Accesso Civico

Accesso Civico

L’accesso civico semplice e quello generalizzato è il diritto di chiunque, senza necessità di indicare il motivo, di richiedere documenti, informazioni o dati in possesso del Comune di Castello di Cisterna, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 __________________________________________________________________________________

 

 

Come fare

 

La richiesta di accesso può essere inoltrata compilando un semplice modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune nella sezione Modulistica, nel quale occorre:

·         Indicare i dati della persona richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo;

·         Indicare il tipo di accesso richiesto;

·         Definire con precisione i dati, le informazioni o i documenti che si vuole richiedere;

·         Allegare copia del proprio documento di identità.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.

__________________________________________________________________________________

 

 

Accesso civico semplice

È il diritto a visualizzare, consultare e scaricare tutti i documenti e i dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione sul sito.

A seguito della richiesta di accesso civico l’amministrazione provvede a:

·         Pubblicare sul sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto (se soggetto ad obbligo di pubblicazione);

·         Trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;

·         Se l’informazione o il dato sono già stati precedentemente pubblicati, indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il materiale.

___________________________________________________________________________________

 

 

Accesso generalizzato

È il diritto di richiedere ulteriori documenti o dati in possesso dell’Ente oltre quelli su cui già vige l’obbligo di pubblicazione.

A seguito d richiesta di accesso generalizzato l’amministrazione provvede a:

·         Individuare gli eventuali soggetti controinteressati e a informarli (con raccomandata A/R o per via telematica) della richiesta di accesso presentata;

·         Identificare i documenti e i dati richiesti, se possibile;

·         Concludere il procedimento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, inviando il materiale richiesto o motivando in un apposito provvedimento il diniego, il differimento o la limitazione all’ accesso.

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione all’ accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Durante tale periodo il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.

Nonostante l’opposizione dei contro interessati il Comune può comunque decidere di accettar la richiesta di accesso generalizzato, se non vi sia alcun pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati.

___________________________________________________________________________________

 

 

Rifiuto all’accesso

Il rifiuto, il differimento o la limitazione all’ accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’ articolo 5 bis introdotto dal d.lgs. n. 97/2016.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici informazioni sull’ esito delle istanze.

_______________________________________________________________________________________

 

 

Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessati di cui all’articolo 5 bis – comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.

Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR (art. 116 d.lgs. 104/2010) o presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.

Il ricorso va notificato anche all’ amministrazione interessata.

Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 5, c. 1 e 2 d.lgs. n. 33/2013 (così come modificati dal d.lgs. 97/2016)

 


RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

Art. 2, c. 9 bis lg. 241/90.

 


UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: 
Segretario Comunale Avv. Stefania Urciuoli

Tel. 0825 666125

segretario@comune.cesinali.av.it

protocollo.cesinali@asmepec.it


DOCUMENTAZIONE
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica agli indirizzi sopra specificati
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: RESPONSABILE TRASPARENZA del Comune di Cesnali, Piazza Municipio, 1 83020 Cesinali (AV)

 

- tramite fax al n. 0825 666289

- direttamente presso l’Ufficio Protocollo.

 

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI:
Segreteria – 0825 6662125

segretario@comune.cesinali.av.it
Dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13, martedi e giovedi pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
 
DESTINATARI:
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

REQUISITI:
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.


TERMINI DI PRESENTAZIONE:
La richiesta si può presentare in qualsiasi momento.


STRUMENTO DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE:
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

 

 

Registro delle richieste di Accesso Civico Documentale

 

Registro delle richieste di Accesso Civico Semplice

 

Registro delle richieste di Accesso Civico Generalizzato

 

 

 

Comune di Cesinali (AV)

HTML 4.01 Valid CSS
Pagina caricata in : 0.117 secondi
Powered by Infogest